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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951,
n. 1207, concernenti la prelevazione di rispettive L. 155.000.000, L.
600.000.000 e L. 750.000.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI