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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni,
degli assegni e delle indennita' di guerra, sono applicabili ai
cittadini italiani i quali, nelle province di confine con la
Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato
ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni
singole o collettive, aventi fini politici.
Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da
tali ferite o lesioni sia derivata la morte.