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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, e' cosi' modificato:
"All'Istituto e' devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio
corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per
vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle
ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti
suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e
l'Amministrazione postale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 2 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI