Legge Ordinaria n. 21 del 02/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1952)
Modificazioni all'art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, concernente la ripartizione dell'aggio per vendita di marche per le assicurazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, e' cosi' modificato:
  "All'Istituto  e'  devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio
corrisposto  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale per
vendita  di  marche  per  le  assicurazioni  sociali effettuata nelle
ricevitorie   e  nelle  agenzie,  restando  i  rimanenti  tre  quarti
suddivisi   in   parti   uguali   fra  il  ricevitore  interessato  e
l'Amministrazione postale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 2 gennaio 1952

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - VANONI -
                                                              SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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