Legge Ordinaria n. 212 del 08/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1952 (suppl. ord.))
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  misure  degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli
assegni  analoghi  per  i  dipendenti  delle Amministrazioni statali,
comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  sono  stabilite  dalle
tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
  In ogni caso e' dovuto al personale statale un aumento minimo netto
degli  stipendi,  delle  paghe,  delle  retribuzioni  e degli assegni
analoghi di almeno lire duemila mensili.
  La  relativa  differenza  tra  il  predetto  minimo  e  gli aumenti
derivanti dal presente articolo dovra' essere corrisposta a titolo di
assegno personale pensionabile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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