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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli
assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali,
comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle
tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
In ogni caso e' dovuto al personale statale un aumento minimo netto
degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni
analoghi di almeno lire duemila mensili.
La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti
derivanti dal presente articolo dovra' essere corrisposta a titolo di
assegno personale pensionabile.