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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 30
gennaio 1948, n. 86, ai fini della prestazione, mediante polizza
fideiussoria, o mediante fideiussione bancaria, delle cauzioni dovute
dagli appaltatori delle imposte di consumo, e' elevato al 75 per
cento.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle
cauzioni gia' prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia
degli appalti in corso. Essa si applica, invece, alle cauzioni
integrative o suppletorie non ancora prestate o accettate; in tal
caso il predetto limite del 75 per cento va riferito all'intero
ammontare della cauzione dovuta a garanzia dell'appalto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI