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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a
vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china,
i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il fabbisogno della
preparazione degli antimalarici di Stato.
I relativi prezzi di vendita sono determinati dal Ministro per Le
finanze di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la, sanita'
pubblica.