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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle
Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile
1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597,
modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616,
convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n.
435, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente
legge.