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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art.
1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, gia'
prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.
Nulla e' innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo
alberghiero.