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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo
24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di
ratifica 22 marzo 1950, n. 144, e' ulteriormente prorogato di un
triennio a decorrere dal 20 marzo 1932.