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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tra le societa' considerate nel terzo comma dell'art. 4 della legge
21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le societa' cooperative di
lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente
riconosciute alle quali esse partecipano, purche':
a) i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano
lavoratori manuali;
b) la quota ideale di terra di ciascun lavoratore socio delle
cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle
associazioni delle medesime, non ecceda la possibilita' d'impiego
della capacita' lavorativa propria e della famiglia;
c) le cooperative e loro associazioni siano rette dai principi
della mutualita' previsti dall'art. 26 della legge 14 dicembre 1950,
n. 1577.