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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
soggetti a rafferma, i quali abbiano compiuto quindici anni di
servizio, possono, qualora siano in possesso della licenza di scuola
media o di titolo equipollente, fare domanda di essere collocati nei
posti di grado iniziale della carriera d'ordine dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza o, anche in difetto del predetto titolo di
studio, nei posti di usciere dell'Amministrazione medesima. La stessa
domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicato limite di
servizio, i sottufficiali del Corpo suddetto, i quali siano inabili
al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento
del loro mandato; in detto caso la domanda potra' essere presentata
fino al termine di un anno dal collocamento in congedo.
A tale fine sono devoluti ai sottufficiali suddetti, che siano
riconosciuti idonei e meritevoli a giudizio del Consiglio di
amministrazione per il personale della pubblica sicurezza:
a) non oltre il terzo dei posti vacanti nel grado iniziale della
carriera d'ordine dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
b) non oltre il terzo dei posti di usciere vacanti nel ruolo del
personale subalterno dell'Amministrazione medesima.
I posti indicati alla lettera b) possono, in mancanza di
sottufficiali che vi aspirino, essere conferiti alle guardie scelte
ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si
trovino nelle condizioni stabilite nel primo comma del presente
articolo e siano riconosciute idonee e meritevoli dal Consiglio di
amministrazione per il personale della pubblica sicurezza.