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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, e' ratificato con la
seguente modificazione:
E' aggiunto il seguente art. 12-bis:
"L'assegnazione della sede farmaceutica prevista dall'art. 12 del
presente decreto legislativo puo' aver luogo in favore delle persone
contemplate dall'art. 8 in sostituzione del loro dante causa,
vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito
l'autorizzazione di cui all'art. 2.
"Se la farmacia abbandonata dal titolare era di diritto reale ai
termini del n. 1 dell'art. 375 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'assegnazione
puo' aver luogo in favore del figlio o di uno dei figli, ancorche'
non farmacista, in sostituzione del dante causa, titolare della
farmacia di diritto reale, vincitore del concorso, che sia deceduto
prima di aver conseguito l'autorizzazione di cui all'art. 2".