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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sono
sostituiti dai seguenti:
Art. 1. - "Per i contratti di appalto dei magazzini di vendita dei
generi di monopolio, stipulati in seguito ad aggiudicazione ad asta
pubblica ovvero mediante trattativa privata, e' accordato
all'Amministrazione dei monopoli ed all'appaltatore il diritto di
chiedere, durante il quinquennio contrattuale, rispettivamente la
diminuzione o l'aumento delle indennita' stabilite nel contratto,
oltre che nei casi previsti dalle disposizioni gia' in vigore, quando
la media dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso di un semestre,
sia diminuita o aumentata di oltre il 10 per cento, in confronto a
quella del mese in cui fu proclamata l'aggiudicazione o stipulato il
contratto, ovvero a quella del semestre che determino' eventualmente
il diritto alla precedente revisione".
Art. 4. - "Nei casi di revisione, le nuove indennita' di gestione
saranno fissate, con giudizio insindacabile che vincola senz'altro le
parti interessate, e con decorrenza dal mese successivo alla data
della domanda, da una Commissione nominata dal Ministro per le
finanze e composta da un consigliere della Corte dei conti, in
qualita' di presidente; da un funzionario dell'Amministrazione dei
monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°; da un rappresentante
dei magazzinieri di vendita dei generi di monopolio e da altro
funzionario della Amministrazione dei monopoli di Stato, con le
funzioni di Segretario e senza diritto al voto.
"Il rappresentante dei magazzinieri viene designato
dall'Associazione di categoria, alla quale sia iscritto il maggior
numero dei gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI