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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre
1952, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle
materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla
produzione dei liquori, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, comma primo, dopo la parole: "esclusi la produzione e
il commercio del vino genuino", sono aggiunte le parole: "e dei
succhi non fermentati di agrumi".
All'art. 5, il comma secondo e' sostituito dal seguente:
"Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi
non fermentati di agrumi".
All'art. 6, comma terzo, sono soppresse le parole: "dagli agrumi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI