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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge n. 1323 del 30 ottobre
1952, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di
fabbricazione sugli oli di semi, con le seguenti modificazioni:
Dopo il quarto comma dell'art. 1 e' aggiunto il seguente:
"I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con
solvente sono soggetti al pagamento della imposta sulla quantita' di
olio ricavabile, determinata analiticamente. Nel caso che i panelli e
i relativi sfarinati siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli
stabilimenti di produzioni degli oli di semi, ed ottenuti per
pressione, e siano inviati con bolletta di accompagnamento per
ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla
quantita' di olio ricavata e' dovuta l'imposta in misura pari alla
differenza tra la resa a solvente e quella a pressione".
Alla tabella A, annessa al decreto, le rese in olio greggio per 100
chilogrammi di vinaccioli stabilite in chilogrammi 12 per la
estrazione con solvente ed in chilogrammi 8 per l'estrazione a
pressione, sono rispettivamente sostituite in chilogrammi 13 e
chilogrammi 9.