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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente
effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi
navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, esistenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono,
alla data predetta, la denominazione di ruoli normali dei Corpi
stessi.
Nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali,
di commissariato e delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli
speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli
comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di
fregata o tenente colonnello.