Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 2. - Sono aggiunti i seguenti commi:
"L'Ente, che ha la sua sede legale in Roma, svolge la sua attivita'
su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia
derivante dall'applicazione della presente legge foro competente e'
quello di Roma.
Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed
esenzioni tributarie concessi all'istituto nazionale della previdenza
sociale".
Art. 3. - Alle parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente
gli appartenenti alle seguenti categorie", sono aggiunte le parole:
"di qualsiasi nazionalita'".
Alla categoria n. 5, sono aggiunte le parole: "segretari di
edizione".
Alla categoria n. 8 sono aggiunte le parole: "orchestrali e
bandisti".
Sono aggiunte le seguenti categorie:
"20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e
imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia,
dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e
dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia
dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati;
"21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli
ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi;
addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di
spettacoli viaggianti".
Art. 6. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno
fare agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista
e del varieta', e le orchestre, che non siano in possesso del
certificato di agibilita' di cui al successivo art. 10.
In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa e'
punita con l'ammenda da L. 5000 a L. 20.000".
Art. 10. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Il rilascio dei certificato sara' subordinato all'adempimento da
parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.
Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di
agibilita', l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra,
e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia
di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilita' sara'
subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e
nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo
dell'ente.
Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo
Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino
attivita' nel campo dello spettacolo, sara' effettuato dietro
esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti
che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei
confronti dell'ente stesso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI -
ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI