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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni,
riconosciuto con regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, assume la
denominazione di Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
(E.N.P.I.).
Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in
Roma.