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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1951,
n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi
disoccupati in attesa d'imbarco, e' prorogata al 31 dicembre 1952.