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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' protratto al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di
presentazione di domande di proroghe, stabilito nell'art. 1, commi
primo e secondo, della convenzione stipulata il 9 marzo 1950 a norma
dell'art. 2 della legge 6 aprile 1949, n. 168, e approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488,
concernente la immissione in servizio del nuovo materiale rotabile
che la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo deve
acquistare per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane.
E' corrispondentemente protratta al 1 luglio 1952 la data a
decorrere dalla quale detta Societa', ai sensi dell'art. 1, secondo
comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168, e dell'art. 5, primo comma,
della richiamata convenzione 9 marzo 1950, dovra' rimborsare in
annualita', posticipate le anticipazioni concessele dal Ministero dei
trasporti per l'acquisto del nuovo materiale rotabile.