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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato a procedere, a norma del regolamento interno, alle
promozioni a direttore sanitario dei primari di I e II classe per
merito comparativo.
Dalle suddette promozioni possono essere esclusi, col loro
consenso, i primari di I e II classe che, all'atto del conferimento
delle promozioni stesse, risultino collocati fuori dei quadri
organici dell'Istituto perche' svolgono incarichi universitari.
Possono essere altresi' esclusi dalle promozioni, sempre col loro
consenso, quei primari di I e II classe che siano stati nominati tali
in seguito a concorso speciale per determinate sedi".
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"Le facolta' di cui agli articoli precedenti possono essere
esercitate per la durata di un anno dalla data di ratifica del
presente decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI