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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere sussidi
in ragione del 40 per cento delle spese occorrenti per interclusioni
di rotte e riparazioni di argini golenali danneggiati o distrutti in
conseguenza delle piene del novembre e dicembre 1951 del Po ed
affluenti.
La misura dei sussidi puo' essere elevata al 50 per cento qualora,
nel ripristinare gli argini, si costruiscano - secondo indicazioni
date dall'Ufficio del genio civile - chiaviche od altri manufatti
idonei a permettere l'allagamento, in caso di piena, delle zone
retrostanti.