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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le
finanze, puo', con propri decreti, fissare nuovi termini, con
scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per l'ultimazione dei lavori
per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati
colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che
alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati
approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 115 e seguenti
del testo unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19
agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6, 7 e 8 del regio
decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, e successive modificazioni, ed
abbiano avuto effettivo inizio.