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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1.
A coadiuvare il commissario, incaricato della sistemazione e
liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'art. 1 del
decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e a supplirlo in caso di
sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice
commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri.