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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ad integrazione di quanto e' stabilito nell'art. 36 della legge 25
giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di
effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge stessa;
mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6
miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonche' mutui fino alla
concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari
1953-54 e 1954-55.
Per i detti mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo,
terzo e quarto comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25
giugno 1949, n. 409.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
- SCELBA - ZOLI -
VANONI - PELLA -
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI