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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi
dal 1952-53 al 1956-57, a costruire edifici per alloggi di tipo
economico e popolare da concedere in uso al personale in attivita' di
servizio dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni,
nelle localita' ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano
necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la
possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati e da enti edilizi.
Per le finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione delle
poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
sono autorizzate ad acquistare anche aree private.