Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli
ordinari diocesani che provvedono sia al completamento o alla
costruzione delle chiese parrocchiali, per parrocchie gia' esistenti
o da costituirsi sia alla costruzione degli edifici adibiti ad uso di
ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco, un
contributo pari alla spesa ammessa per l'acquisto delle aree, nel
caso che non siano fornite gratuitamente da altri enti, e a quella
relativa alla costruzione del rustico degli edifici.
Il numero e l'ampiezza degli ambienti degli edifici adibiti ad uso
di ministero pastorale, d'ufficio e di abitazione sono stabiliti in
rapporto al numero dei parrocchiani.
Per costruzione al rustico s'intende la costruzione dei muri, della
copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione ed
allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi
gli impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed esclusi
anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in
genere tutto l'arredamento.
Le disposizioni della presente legge non si applica no alle chiese
distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne
il loro ampliamento.