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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno
d'Italia escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona
particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori
indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
- PELLA - FANFANI
- CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI