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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera a) del primo comma dell'art. 6 della legge 6 giugno
1939, n. 1048, e' sostituita dalla seguente:
"(a) il Prefetto della provincia di Teramo in seguito a richiesta
del comune di Teramo dispone perche', in contraddittorio col Comune
stesso e con i proprietari espropriandi, venga formulato lo stato di
consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente
articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale determina
la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale
indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni
proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla
proprieta' stessa".
"Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma
delle citazioni".