Legge Ordinaria n. 2528 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 9 gennaio 1953 e rettifica 26/01)
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
    Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il  personale  insegnante  tecnico pratico addetto ai laboratori
coadiuva  i  professori  delle  corrispondenti materie tecniche nelle
esercitazioni di laboratorio".
  Art. 7. - E' aggiunto il seguente comma:
  "L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni
per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti
rilasciati da istituti di istruzione superiore".
  Art. 8. - E' aggiunto il seguente comma:
  "L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni
per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti
rilasciati da istituti di istruzione superiore".
  Art. 11. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Al  personale  non  di  ruolo di cui al precedente comma, al quale
competono  gli  obblighi  didattici  e  di  orario  previsti  per  il
personale  di ruolo, si applicano; quanto al trattamento giuridico ed
economico,  le  norme  del  presente  decreto e dell'art. 8 del regio
decreto-legge  1  giugno  1946,  n.  539, e successive modificazioni,
nonche' quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di
cui all'art. 12 di questo ultimo decreto".
  Art.  12-bis  (nuovo).  -  "I  posti  di  capi officina, di tecnici
agrari,  di  maestre  di laboratorio e di assistenti negli istituti e
nelle  scuole  di istruzione tecnica messi a concorso con decreto del
Ministro  per  la  pubblica  istruzione  del  4  luglio 1947, sono da
considerare posti di insegnanti tecnici pratici.
  I  vincitori  dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la
nomina  ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella
A  annessa  alla  presente legge, con provvedimenti aventi effetto da
data non anteriore al 1° agosto 1950".
  Art. 13. - E' sostituito dal seguente:
  "Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari e sottomaestre
di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto
per  l'ammissione  ai  concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre
1934,  n.  1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di
maestre  di  laboratorio,  o che abbiano conseguito l'idoneita' per i
posti  anzidetti  in  precedenti  concorsi, oppure abbiano esercitato
lodevolmente  per  non  meno di sei anni le funzioni proprie dei capi
officina,  dei  tecnici  agrari  e delle maestre di laboratorio, sono
inquadrati  ai  grado  iniziale  dei  ruoli  degli insegnanti tecnici
pratici  previsti  dalla  presente  legge  per  le  scuole tecniche e
professionali  femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un
esame  d'idoneita'  su  programma  da  stabilirsi  con  ordinanza del
Ministro per la pubblica istruzione".
  Art.  13-bis  (nuovo).  -  "Sono  mantenuti  fino ad esaurimento in
aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'art. 14 della
presente  legge,  pure i posti di sottocapi officina messi a concorso
con  decreti  del  Ministro  per  la pubblica istruzione del 4 luglio
1947.
  Ai  vincitori  dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare
con  provvedimenti  aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto
1950,  si  applicano le norme del precedente art. 13 dopo superato il
periodo di prova di sei mesi".

                              TABELLA B

                C) ISTITUTI TECNICI, SCUOLE TECNICHE
                  E SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

  E' sostituita dalla seguente:

  Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio

                             (Gruppo B)
di prima nomina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 3 anni, 1° scatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 6 anni, 2° scatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 9 anni, 3° scatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 12 anni, 4° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11°
dopo 20 anni, 1° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11°
dopo 24 anni, 2° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11°
dopo 28 anni, 3° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11°
 

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