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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori
coadiuva i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle
esercitazioni di laboratorio".
Art. 7. - E' aggiunto il seguente comma:
"L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni
per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti
rilasciati da istituti di istruzione superiore".
Art. 8. - E' aggiunto il seguente comma:
"L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni
per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti
rilasciati da istituti di istruzione superiore".
Art. 11. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale
competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il
personale di ruolo, si applicano; quanto al trattamento giuridico ed
economico, le norme del presente decreto e dell'art. 8 del regio
decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni,
nonche' quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di
cui all'art. 12 di questo ultimo decreto".
Art. 12-bis (nuovo). - "I posti di capi officina, di tecnici
agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli istituti e
nelle scuole di istruzione tecnica messi a concorso con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da
considerare posti di insegnanti tecnici pratici.
I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la
nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella
A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da
data non anteriore al 1° agosto 1950".
Art. 13. - E' sostituito dal seguente:
"Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari e sottomaestre
di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto
per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre
1934, n. 1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di
maestre di laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneita' per i
posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato
lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi
officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono
inquadrati ai grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici
pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e
professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un
esame d'idoneita' su programma da stabilirsi con ordinanza del
Ministro per la pubblica istruzione".
Art. 13-bis (nuovo). - "Sono mantenuti fino ad esaurimento in
aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'art. 14 della
presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso
con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio
1947.
Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare
con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto
1950, si applicano le norme del precedente art. 13 dopo superato il
periodo di prova di sei mesi".
TABELLA B
C) ISTITUTI TECNICI, SCUOLE TECNICHE
E SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI
E' sostituita dalla seguente:
Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio
(Gruppo B)
di prima nomina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 3 anni, 1° scatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 6 anni, 2° scatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 9 anni, 3° scatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 12 anni, 4° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12°
dopo 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11°
dopo 20 anni, 1° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11°
dopo 24 anni, 2° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11°
dopo 28 anni, 3° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11°