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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a
provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di
Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in quelle
che, avendo una popolazione compresa tra i 1000 ed i 500 abitanti,
siano distanti piu' di 10 chilometri dal piu' vicino posto telefonico
pubblico.
L'Azienda medesima potra', inoltre, provvedere ai collegamenti
telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere
una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano
in ragione della meta' della spesa.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' altresi' autorizzata
a concorrere, per la meta' della spesa, in luogo delle
Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella
esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei
Comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28
luglio 1950, n. 690.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a
partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.