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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il presidente del tribunale ha la potesta' di liquidare
discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio
decreto 17 agosto 1935, n. 1765, gia' modificato con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157,
compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:
per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;
per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI -
ZOLI - PELLA - FANFANI
- MALVESTITI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI