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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 4. - Sono soppresse le parole: "limitatamente al quinquennio
occorrente per usufruire della seguente disposizione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI