Legge Ordinaria n. 27 del 08/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1952)
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della
Marina  e  agli  ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e
col  Sovrano  Militare Ordine di Malta il compenso, gia' previsto per
le  religiose  infermiere  in  servizio  negli  stabilimenti sanitari
militari  dell'Esercito  e  della Marina dal regio decreto 23 ottobre
1930, n. 1563, e' corrisposto nella misura seguente:
    lire 40 giornaliere dal 1 luglio 1945;
    lire 50 giornaliere dal 1 gennaio 1946;
    lire 80 giornaliere dal 1 gennaio 1947;
    lire 150 giornaliere dal 1 gennaio 1948;
    lire 200 giornaliere dal 1 novembre 1948;
    lire 250 giornaliere dal 1 luglio 1949.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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