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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della
Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e
col Sovrano Militare Ordine di Malta il compenso, gia' previsto per
le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari
militari dell'Esercito e della Marina dal regio decreto 23 ottobre
1930, n. 1563, e' corrisposto nella misura seguente:
lire 40 giornaliere dal 1 luglio 1945;
lire 50 giornaliere dal 1 gennaio 1946;
lire 80 giornaliere dal 1 gennaio 1947;
lire 150 giornaliere dal 1 gennaio 1948;
lire 200 giornaliere dal 1 novembre 1948;
lire 250 giornaliere dal 1 luglio 1949.