Legge Ordinaria n. 2754 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, e' ratificato con la
seguente modificazione:
  Art.  1.  - E' sostituito dal seguente: "Il comma secondo dell'art.
65  ed  il  comma  primo  dell'art.  69  del  testo unico delle leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933,  n.  1592,  sono  modificati  nel  senso  che, agli effetti dei
concorsi  da  indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte
formulate  dalle  Facolta'  o  Scuole  interessate fino a tutto il 31
dicembre dell'anno precedente".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - SEGNI
                                                              - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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