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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente: "Il comma secondo dell'art.
65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei
concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte
formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 31
dicembre dell'anno precedente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI