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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Non puo' essere dichiarata, ai sensi del regio decreto-legge 27
settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n.
1470, la nullita' degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione,
che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di
beni immobili o di diritti immobiliari, qualora gia' abbiano avuto
luogo l'immissione in possesso e l'esecuzione della
contro-prestazione dovuta.