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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo
luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, concernente le promozioni per
merito di guerra, deve intendersi applicabile anche agli avanzamenti
per merito di guerra.