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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui
all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 maggio 1947, n. 400.