Legge Ordinaria n. 2991 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1953)
Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui
all'art.  3  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 maggio 1947, n. 400.
 

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