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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e
mareggiate dell'estate e autunno 1951, e' autorizzata, con le
modalita' e nella misura di cui appresso, la concessione di
contributi in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli
interessi sui mutui contratti, ai fini del ripristino dell'efficienza
produttiva delle aziende medesime.