Legge Ordinaria n. 3055 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1953)
Proroga al 30 giugno 1954 della facolta' prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono
prorogate dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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