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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca
d'Italia da L. 100 e lire 50 dei vari tipi - fatta eccezione per
quelli da L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo
tipo, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944
- che, per effetto del decreto del Ministro per il tesoro 16 aprile
1951 emesso in applicazione della legge 5 gennaio 1950, n. 3, sono
entrati in prescrizione successivamente al 31 dicembre 19511, saranno
ammessi al cambio dalla Banca d'Italia entro e non oltre novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Scaduto questo termine, i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti
non presentati per la sostituzione andranno definitivamente
prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo
sara' portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto
Istituto.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI