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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le indennita', per ogni giornata di sedute, al personale delegato a
partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si
riuniscano nel territorio nazionale e da quello addetto alle
delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio decreto
legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle seguenti
misure:
al capo della delegazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti
ed agli esperti anche se estranei
all'Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 720
al personale addetto ai lavori di concetto . . . . . . . . . . L. 600
al personale d'ordine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
al personale di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene
fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI