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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per
l'industria e commercio, e' autorizzato ad accordare con propri
decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile,
la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che - con le somme
assegnate sul Fondolire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in
Italia, ai sensi dell'art. IV, n. 4, dell'Accordo di cooperazione
economica, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n.
1108 - gli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n.
1425, volessero concedere direttamente ad aziende italiane per
consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari,
attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli
impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le
ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento
dell'esportazione italiana.