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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Governo e' delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata
in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti
delle professioni di professionista in economia e commercio e di
ragioniere, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso
indicati:
a) la determinazione del campo delle attivita' professionali non
deve importare attribuzioni di attivita' in via esclusiva;
b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a
principi democratici;
c) l'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi
agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni,
ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato
l'esercizio della libera professione;
d) i procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione
dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in
maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la
difesa, degli incolpati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI