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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza che siano richiamati alle armi
nell'Esercito sono incorporati col grado corrispondente a quello
rivestito nel predetto Corpo, giusta la tabella di equiparazione
allegata al regolamento di disciplina militare. Le guardie sono
incorporati come semplici soldati.