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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il soprassoldo spettante ai militari dell'Esercito addetti ai
comandi di stazione permanenti ed agli uffici di imbarco, nei periodi
di grandi trasporti militari, e' stabilito nelle seguenti misure:
per i servizi compiuti nelle ore diurne:
ufficiali, lire 50 giornaliere;
sottufficiali, lire 25 giornaliere;
graduati e militari di truppa, lire 20 giornaliere;
per i servizi compiuti nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore
6):
ufficiali, lire 60 giornaliere;
sottufficiali, lire 30 giornaliere;
graduati e militari di truppa, lire 25 giornaliere.
Tale soprassoldo e' dovuto altresi' ai militari della Marina e
dell'Aeronautica addetti ai comandi di stazione permanenti e agli
uffici di imbarco durante i periodi di grandi trasporti militari.