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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il soprassoldo spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri a
cavallo e' stabilito nelle seguenti misure:
sottufficiali, appuntati e carabinieri, lire 25 giornaliere:
allievi carabinieri, lire 15 giornaliere.