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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1902,
convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e la tabella allegata
al predetto decreto-legge sono abrogati.
Con effetto dal 1 luglio 1951 l'indennita' di aeromanovra spettante
al personale dell'Aeronautica e' fissata nelle stesse misure e viene
corrisposta con le medesime modalita' vigenti nel tempo per
l'indennita' di marcia prevista a favore del personale militare
dell'Esercito.