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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di
ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di
fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo
1949, n. 162, e' elevata da due a quattro anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
Visto, il Guardasigilli:
ZOLI