Legge Ordinaria n. 3088 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1953)
Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  durata  dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di
ricovero,   concessa   ad   aeromobili   da  turismo  di  tipo  e  di
fabbricazione  straniera  con  l'articolo  unico della legge 29 marzo
1949, n. 162, e' elevata da due a quattro anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -

                                             Visto, il Guardasigilli:
ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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