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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 gennaio
1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297,
concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento ed
all'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, e' sostituito dal
seguente:
"I tenenti in servizio permanente del ruolo Commissariato sono
tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini
italiani che posseggano una delle seguenti lauree:
laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze sociali;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze economiche-marittime;
laurea in scienze coloniali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI